Domande frequenti CCL

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Tempo di lavoro
Documentazione dell'orario di lavoro

La CP prende la posizione che 1) il saldo delle ore supplementari e del lavoro straordinario deve essere registrato separatamente e che deve essere chiaro quando, in particolare, gli straordinari sono stati compensati o pagati, 2) che deve essere chiaro per ogni dipendente per ogni giornata lavorativa quando ha iniziato e terminato i suoi incarichi di lavoro e quando ha fatto le pause. In caso di mancato rispetto di questi requisiti minimi per la registrazione della documentazione dell'orario di lavoro, la CP, al momento della prima segnalazione del comportamento scorretto, lo valuta come comportamento scorretto non monetario di lieve entità, con riferimento all'art. 2.10. j) CCL.

Decisione CP del 31.01.2020

Con gli articoli 4.4. e 4.5. del contratto collettivo di lavoro, l’orario massimo di lavoro non viene ridotto a 45 ore, bensì il limite di orario di lavoro settimanale eccedente le 45 ore viene equiparato al lavoro straordinario definito per legge, sia in termini di diritto a supplementi e compensazione, sia in termini di lavoro straordinario massimo consentito per ogni anno civile (max. 170 ore oltre le 45 ore / settimana). Per quanto riguarda tutte le altre disposizioni in materia di orario di lavoro massimo, nel campo di validità del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale del settore dell’infrastruttura di rete si applica ai sensi della legge sul lavoro (art. 9, cpv. 1, b) un orario di lavoro massimo di 50 ore. Questo, con tutte le eccezioni desumibili dalla legge sul lavoro e dalle relative ordinanze, per il superamento temporaneo e/o eccezionale di questo orario di lavoro massimo settimanale.

Decisione della CP del 14 dicembre 2018

Riduzione dell'orario massimo di lavoro settimanale

Nelle settimane in cui uno o più giorni festivi equivalenti alla domenica cadono in un giorno lavorativo in cui il dipendente è normalmente tenuto a lavorare, la durata massima dell'orario di lavoro settimanale sarà ridotta in proporzione.

Ai dipendenti che lavorano in un giorno festivo equivalente alla domenica verrà accreditata la riduzione proporzionale dell'orario di lavoro settimanale massimo nella settimana in cui viene concesso il giorno di riposo compensativo per il giorno festivo.

OLL1 Art. 23

L'articolo 3.4. del CCL non è dichiarato di obbligatorietà generale e può essere applicato solo dai membri di un'associazione. L'art. 13 della OLL 1 1 si applica a tutte le imprese non organizzate.

Secondo il CCL, se si lascia il negozio (luogo di lavoro regolato dal contratto di lavoro) si applica quanto segue: Le imprese assoggetate e non assoggetate devono sempre conteggiare il tragitto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino come tempo di lavoro al 100%.

Secondo il CCL, se il viaggio inizia dall'indirizzo di residenza del dipendente, si applica quanto segue: Le imprese assoggetate devono conteggiare il tragitto dal domicilio del dipendente al cantiere e dal cantiere al domicilio del dipendente come tempo di lavoro a partire da 45 minuti, almeno nella misura in cui questo tragitto supera il tragitto che il dipendente avrebbe dovuto fare dal domicilio al magazzino dell'impresa (e viceversa).

Le aziende che non sono affiliate a un'associazione di datori di lavoro devono conteggiare come tempo di lavoro il tragitto dal domicilio del dipendente al cantiere e dal cantiere al domicilio del dipendente, almeno nella misura in cui questo tragitto supera il tragitto che il dipendente avrebbe fatto da casa al magazzino dell'azienda (e viceversa).

Chiarimenti sull'accredito del tempo di viaggio



Campo d'applicazione
La CP interpreta il campo d'applicazione (art. 2.2. CCL) secondo la giurisprudenza in materia di CCL giuridicamente vincolanti in modo tale che tutti i dipendenti di un'impresa o di una parte di un'impresa soggetta al CLL siano soggetti al CLL, compresi i lavoratori che forniscono servizi che in linea di principio non sono soggetti al CLL se

a) non sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione (punto 3),

b) la loro attività è riconoscibile come attività accessoria (parte integrante) di un'attività soggetta all'ambito di applicazione e

c) la loro attività non è offerta sul mercato in una parte separata dell'impresa (134 III 11, 141 V 657 BGE, 142 III 758 BGE).

Anche il personale dell'officina che prepara gli elementi dell'infrastruttura di rete, i conducenti che trasportano gli elementi dell'infrastruttura di rete nei cantieri edili o il personale di sicurezza che assicura l'installazione delle catenarie, ad esempio, sono soggetti a tale portata.

Decisione della CP del 20 giugno 2019

Contratto di lavoro
Nei contratti di lavoro deve essere definito un grado di occupazione, che deve essere rispettato con la flessibilizzazione ai sensi dell'art. 4.4 CCL.

Se il datore di lavoro non offre un lavoro nell'ambito di questo grado di occupazione concordato contrattualmente, ciò viene considerato come una mancata accettazione.

I contratti di lavoro "su chiamata" non sono conformi al CCL.

Salario
In linea di principio, per le formazioni estere il CCL (allegato 2) prevede che per formazioni equivalenti devono essere rispettate le categorie di salari minimi del CCL; questo indipendentemente dal fatto che i lavoratori dispongano o meno di un riconoscimento dell’equipollenza.

Per valutare se una formazione estera sia da considerarsi equivalente, si applicano in caso di dubbio i seguenti criteri: a) si tratta dello stesso livello di formazione, b) la formazione ha avuto la stessa durata, c) sono stati trasmessi gli stessi contenuti formativi e d) il corso di formazione estero comprende oltre alle qualifiche teoriche anche quelle pratiche?

Dato che le rispettive verifiche in caso di dubbio non sono facilmente implementabili, per le formazioni estere per le quali è possibile (formazioni simili ai corsi EIT.swiss) si consiglia di farsi rilasciare un riconoscimento di equipollenza dall’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) e per le formazioni estere sull’infrastruttura di rete di farsi rilasciare un’attestazione di livello dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) oppure da organi ufficiali equivalenti.

Decisione della CP del 14 dicembre 2018

Per il calcolo della paga oraria si vedano le disposizioni della CCL Infrastruttura di rete, allegato 2.

Le formazioni di base AFC dell’EIT.swiss sono considerate equivalenti alla formazione di base AFC del settore dell’infrastruttura di rete (elettricista di rete AFC) e di conseguenza anche le formazioni pro-fessionali superiori dell’USIE (BP/HFP) sono equivalenti alle formazioni professionali superiori del settore dell’infrastruttura di rete (BP/HFP).

I collaboratori subordinati all’infrastruttura di rete con simili formazioni USIE/EIT.swiss devono pertanto essere inquadrati in relazione al salario come collaboratori con formazioni di infrastruttura di rete in base alla categoria salariale della specializzazione (energia, telecom, linee di contatto) in cui vengono impiegati.

Gli apprendistati abbreviati di questo tipo (come CFP o solo qualifica scolastica) devono essere in-quadrati direttamente come manodopera non qualificata (collaboratori privi di una formazione profes-sionale specifica).

Decisioni della CP del 1° nov 2018 e del 13 feb 2019

Durante il servizio militare, la protezione civile o il servizio civile, la regola di base è che almeno il minimo legale deve essere pagato in ogni momento e, laddove il CCL definisce tariffe più alte, devono essere applicate le tariffe CCL più alte.

Per la durata della scuola reclute, pertanto, nella prima fase, ai sensi dell'art. 324a e 324b CO, deve continuare a essere corrisposto un salario dell'80%. A seconda della scala applicabile in un determinato cantone (scala di Basilea, Berna o Zurigo), questa fase dura 3 settimane durante il primo anno di servizio e viene prolungata a partire dal secondo anno di servizio in base alla scala. Il periodo di formazione trascorso nella stessa azienda è accreditato agli anni di servizio. Dopo la scadenza dell'obbligo di continuare a pagare il salario secondo gli art. 324a e 324b CO, almeno il 50% del salario deve essere pagato secondo l'art. 6.5.1. del CCL, il che significa che l'indennità per perdita di guadagno definito (CHF 69.- al giorno per chi presta servizio senza figli e celibi / nubili) dell'IPG deve essere arrotondato dal datore di lavoro al minimo al 50% del salario precedente.

Secondo l'art. 6.5.2., il servizio civile, la protezione civile e il servizio militare o il servizio Croce Rossa svolto da donne nelle forze armate sono equiparati al servizio militare. Inerente al diritto al salario valgone gli stessi diritti e la stessa durata come per il servizio militare (l'art. 6.5.1. vale durante la formazione di base, l'art. 6.5.3. per tutte le altre missioni dopo la formazione di base).

Per tutte le missioni dopo la formazione di base, ai sensi dell'art. 6.5.3., il 100% del salario deve essere versato per 30 giorni nella prima fase, l'80% in una seconda fase a seconda dell'anno di servizio e della scala salariale applicabile nel cantone e almeno il 50% del salario precedente in una terza fase per le persone senza figli e celibi / nubili secondo l'art. 6.5.1.

La CP decide che in un anno civile in cui per una sede aziendale rimangono meno di 8 giorni festivi, dedotti i giorni festivi cantonali che cadono di sabato o domenica, devono essere concessi solo i giorni festivi che rimangono.

Decisione CP del 23.09.2020

La commissione paritetica decide che l'esperienza professionale menzionata nella categoria salariale 2.3. deve essere interpretata in modo tale che gli impiegati con compiti di gestione operativa che hanno almeno 5 anni di esperienza professionale in questa funzione siano classificati nella categoria salariale 2.3. anche se non hanno un esame professionale / esame professionale superiore (APF/EPS) o una formazione professionale equivalente.

Decisione della CP del 02.11.2021

Nella categoria 2.3 "Personale specializzato con formazione professionale superiore", l'aggiunta "con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento della qualifica superiore" non è più presente nel nuovo DOG (nel CCL sì). Si tratta di un errore. Le parti contraenti del CCL chiariscono che la prassi applicativa, sia per le aziende associate che per quelle non associate, richiede ancora effettivamente il livello salariale 2.3 solo se sono stati maturati 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento della qualifica superiore.

Desicione della CP del 23.11.2023



Per i lavori di installazione o manutenzione eseguiti con 2 o più dipendenti, (almeno) una delle persone coinvolte nell'incarico deve essere retribuita secondo la categoria salariale 2.1 "Dipendenti senza titolo professionale con funzione di responsabile di squadra" o superiore. Se per tale incarico non viene retribuita alcuna persona con almeno la categoria salariale 2.1 "Dipendenti senza titolo professionale con funzione di responsabile di squadra", la persona tra le persone coinvolte nell'incarico ha diritto a una retribuzione secondo la categoria "Dipendenti senza titolo professionale con funzione di responsabile di squadra"

  • che riceve la retribuzione più alta,
  • (se tutti ricevono la stessa retribuzione) quelle che ha lavorato più a lungo nel settore / per l'azienda, o
  • (se tutti hanno lavorato nel settore / per l'azienda per lo stesso periodo di tempo) è il più anziano.

Decisione della CP del 22.12.2023



Spese
L’azienda decide se intende pagare un risarcimento forfettario oppure un risarcimento sulla base del singolo evento. Le collaboratrici e i collaboratori vengono informati.

Il rimborso forfettario mensile per il pranzo esterno ammonta a 350 franchi. Il forfait spese viene sospeso in caso di un’assenza di lunga durata (a partire da 1 mese di assenza; p.es. per malattia o infortunio).

Il rimborso sulla base del singolo evento ammonta a 8 franchi per la prima colazione, a 20 franchi per il pranzo e a 24 franchi per la cena.

Le spese effettive delle collaboratrici e dei collaboratori per viaggi e pernottamenti vengono rimborsate a parte dietro presentazione di ricevuta/fattura.

Per il pernottamento si applica almeno un forfait di 45 franchi (a partire del 01.01.2024 --> CHF 60.00).

L’utilizzo del veicolo privato per viaggi aziendali non viene regolato nel CCL. Devono pertanto essere rispettate le disposizioni giuridiche dell’art. 327b CO, che stabiliscono che devono essere rimborsate le spese correnti d’esercizio e manutenzione del veicolo. Per queste spese correnti si applica attualmente, in base ai chilometri percorsi in un anno, un valore indicativo di 0.70 centesimi / km.

Decisione della CP del 1° nov 2018

Qualora per pranzi esterni non venga corrisposto un risarcimento forfettario di 350 franchi, ai sensi dell’art. 5.4. del CCL il rimborso per il pasto deve essere versato sulla base del singolo caso, pari a 20 franchi. Questo rimborso per il pasto deve essere sempre corrisposto se il pranzo non viene consumato nel luogo di lavoro definito contrattualmente.

Decisione della CP del 1° nov 2018



L'indennità forfettaria per il pranzo può essere scelta solo per i dipendenti che lavorano per mesi interi. Solo i dipendenti a tempo parziale che, ad esempio, lavorano regolarmente solo 4 giorni alla settimana a un livello di occupazione dell'80% possono ricevere l'80% dell'indennità forfettaria, mentre i dipendenti retribuiti ad ore che non lavorano per un periodo di tempo più lungo per interi mesi di calendario possono ricevere l'indennità solo per un pranzo individuale.

Decisione della CP del 31.1.2020



Se un'azienda lavora a tempo ridotto (cassa disoccupazione), le spese forfettarie possono essere ridotte in funzione del grado di lavoro a tempo ridotto, analogamente al regolamento per il lavoro a tempo parziale.

Decisione della CP del 17.02.2022



Ai sensi dell'art. 5.4 della CCL, l'indennità forfettaria per spese viene sospesa a causa di assenze di lunga durata per interi mesi civili (assenza per malattia o infortunio).

Decisione CP del 23.09.2020



Le indennità di pranzo e cena sono dovute a partire da 5 ore di lavoro per giorno/notte.

Decisione del CP del 08.07.2021

Analogamente all'indennità per il pranzo, secondo le disposizioni di esecuzione del CCL Infrastrutture di rete, ad esempio, un'indennità di spesa per un pasto di 20,00 è dovuta anche per il lavoro notturno (senza pernottamento fuori casa) a partire da 5 ore di lavoro e non per un pasto serale in questo senso. L'aumento delle spese per i pasti serali è dovuto solo per i pasti serali con pernottamento fuori casa..

Decisione della CP del 08.07.2021

L'azienda paga le spese di alloggio effettive (che l'importo sia di 30.-, 45.- o 150.-) direttamente all'hotel o ad un altro fornitore di servizi di alloggio o l'azienda rimborsa le spese di alloggio al dipendente contro ricevuta e deve essere in grado di provare queste spese alla CP.

Se i costi effettivi sono uguali o superiori a 45,-, l'articolo del CCL è rispettato, ma se sono inferiori, il datore di lavoro deve pagare al dipendente la differenza tra i costi effettivi e 45.- (dal 01.01.2024 si applica una tariffa di CHF 60.00).

Decisione del CP del 08.07.2021

Durante il lavoro ridotto, le spese forfettarie possono essere ridotte in funzione del grado di lavoro ridotto.

Decisione della CP del 17.02.2022

Non è conforme alla legge se le spese sono pagate come componente dello stipendio. Le spese non sono soggette a contributi AVS.

Decisione della CP del 02.12.2021

Le disposizioni relative al forfait giornaliero di 117 franchi si applicano in particolare agli incarichi con pernottamento fuori casa durante un'intera settimana lavorativa (o, nel caso di prestatori di servizi stranieri, anche a incarichi più brevi se l'intero incarico in Svizzera non dura una settimana intera). Se il luogo dell'incarico cambia una o più volte durante la settimana, anche il tempo di viaggio tra i singoli luoghi di lavoro deve essere retribuito come orario di lavoro in aggiunta al forfait giornaliero.

Se i dipendenti trascorrono la notte fuori casa, l'obbligo di pagare il forfait giornaliero di 117 franchi non si applica se .....

  • i pranzi vengono pagati come singoli eventi a 20 franchi o sotto forma di un importo forfettario di 350 franchi al mese e
  • viene pagato l'alloggio con mezza pensione (le relative ricevute devono essere fornite su richiesta) e
  • il tempo di viaggio dal luogo di lavoro/deposito al luogo di incarico (nel caso di prestatori di servizi stranieri anche il tempo di viaggio tra il confine e il luogo di incarico/pernottamento) viene conteggiato come tempo di lavoro ai sensi dell'art. 3.4. CCL (aziende associative) o ai sensi delle disposizioni di legge (aziende non associative).

Come le altre spese per la colazione, il pranzo, la cena e il pernottamento, l'indennità giornaliera deve essere pagata come spesa e non come parte dello stipendio lordo. A tal fine è necessaria un'autorizzazione da parte delle autorità fiscali cantonali.

Decisione della CP del 23.11.2023



Contributi CCL
Non appena i collaboratori percepiscono congedi non retribuiti per uno o più mesi interi, durante questi mesi per i collaboratori in questione non devono essere riscossi né contributi alle spese di esecuzione dalla parte del lavoratore né devono essere prestati contributi alle spese di esecuzione dalla parte del datore di lavoro. Per i congedi non retribuiti che non vengono percepiti per un intero mese, invece sì.

Decisione della CP del 13 feb 2019

Per il calcolo dell'importo dei contributi CCL è importante notare che il CCL definisce un importo CCL di CHF 20.- al mese per impieghi al 50% (e oltre) e che i contributi CCL devono essere detratti dallo stipendio solo per quei mesi in cui i collaboratori sono stati impiegati per almeno 15 giorni di calendario.



La CP decide che in caso di assenze senza colpa di un dipendente di due o più mesi, l'obbligo contributivo annuale CCL è ridotto di un mese, in analogia alla regola delle ferie ridotte (art. CCL 7.5).

Decisione CP del 23.09.2020

Ai sensi dell'art. 2.9 del Contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale per il settore delle infrastrutture di rete (CCL) e dell'Ordinanza sul distacco dei lavoratori (ODist) la Commissione paritetica calcolerà i contributi sulla base dei giorni di incarico comunicati (per i dipendenti stranieri che hanno fornito prestazioni in Svizzera e che rientrano nel campo di applicazione del CLA).

In conformità con le direttive della SECO, per gli incarichi di durata massima di 90 giorni verranno fatturati solo i 4/5 dei contributi definiti all'art. 2.9 del CCL (esclusi i contributi per la formazione continua), ossia al mese (30,42 giorni di incarico; 365/12) CHF 16.- da parte del dipendente e CHF 4 da parte del datore di lavoro; per gli incarichi di durata superiore a 90 giorni, CHF 20 al mese (inclusi i contributi per la formazione continua) da parte del dipendente e CHF 5 da parte del datore di lavoro.

Indennità

Ore supplementari

Le ore supplementari sono definite come le ore dalla 42a alla 45a ora alla settimana. Se le ore supplementari non sono compensate , il datore di lavoro deve pagare almeno la retribuzione normale (100%).

Lavoro straordinario

Per straordinari si intendono le ore eccedenti le 45 ore settimanali specificamente ordinate dal supervisore o immediatamente autorizzate dopo la prestazione. Lo straordinario dovrà essere compensato con permessi di pari durata entro un periodo di tempo ragionevole, in accordo con il dipendente. Se ciò non è possibile, lo straordinario sarà pagato con un'integrazione salariale del 25%. Il massimo di lavoro straordinario consentito per anno solare è di 170 ore e non può essere superato.

 



Se ai sensi delle disposizioni del CCL art. 4.4. (ore supplementari), 4.5. (lavoro straordinario), 4.6./4.7. (lavoro notturno), 4.8. (lavoro domenicale e festivo), 4.9. servizio di picchetto e 4.10. (lavoro in galleria), ad es. in caso di servizi di picchetto in giorni domenicali o festivi, lavori in galleria ai sensi del CCL di notte oppure lavori nella notte tra sabato e domenica, è previsto il diritto a diverse indennità contemporaneamente, tali indennità devono essere in linea di principio accumulate, a meno che non si tratti di lavoro notturno durante un giorno domenicale o festivo. Per il lavoro notturno da sabato sera a partire dalle ore 22 alla domenica mattina alle ore 6 e analogamente per la notte a cavallo con un giorno festivo devono essere retribuite al 100% solo le indennità per le domeniche e i giorni festivi.

Decisione della CP del 14 dicembre 2018

I regolamenti relativi ai forfait picchetto per reperibilità e interventi che si scostano dai forfait definiti nell’art. 4.9. del CCL vengono considerati conformi al CCL qualora siano quantomeno equivalenti sia nel singolo caso sia complessivamente a quelli citati nell’articolo del CCL, anche se non implementano alla lettera l’articolo del CCL.

Decisione della CP del 1° nov 2018

Il diritto alla corresponsione di un supplemento forfettario per lavoro in galleria pari a 15 franchi al giorno ai sensi dell’art. 4.10. del CCL diventa esigibile in caso di una permanenza di almeno 3 ore senza interruzione in galleria (più lunga di 200 metri, dal 01.01.2024 da 500m) oppure di 5 ore durante un turno di servizio in una o più gallerie (più lunga di 200 metri, dal 01.01.2024 da 500m) qualora l’intervento preveda delle interruzioni.

Decisione della CP del 1° nov 2018

Le indennità di galleria non possono essere versate come spese, ma devono essere versate come componenti salariali soggette ai contributi AVS.

Decisione della CP del 20 giuno 2019

Per le indemnità per il lavoro notturno e domenicale valgono le disposizioni della legge sul lavoro e quelle della CCL:

Lavoro notturno (art. 17b capoverso 2 LL e art. 4.6./4.7. CCL).
Le ore lavorate tra le 22.00 e le 6.00 sono considerate come lavoro notturno. Secondo ll LL, un dipendente che svolge lavoro notturno per un massimo di 24 notti per anno civile (lavoro notturno temporaneo) ha diritto a un supplemento salariale minimo del 25%.
La CCL prevede un supplemento del 50% per il lavoro notturno irregolare.
25 o più notti per anno civile sono considerate lavoro notturno regolare. In questo caso, il dipendente ha diritto a una indemnità di tempo pari ad almeno 10% (dal 01.01.2024 15%) del lavoro notturno svolto.
Il CCL revede inoltre un supplemento forfettario di CHF 10.00 all'ora.

Lavoro domenicale (Art. 18 LL e Art. 4.8. CCL)
Secondo il LL, il lavoro domenicale è definito dalle 23.00 del sabato alle 23.00 della domenica. In determinate circostanze, il periodo può essere spostato in avanti o indietro di un'ora, ma deve essere sempre di 24 ore.
In caso di lavoro domenicale temporaneo (max. 6 domeniche per anno civile, compresi i giorni festivi), il dipendente ha diritto a un supplemento di salario minimo di 50% secondo il LL.
La CCL prevede un supplemento di 100% per il lavoro domenicale e festivo irregolare.

Vacanze retribuite
La disposizione dell'articolo 7.7 del CCL relativa alla cura dei familiari malati nella propria casa, che dà diritto ad un massimo di 3 giorni di assenza retribuita, deve essere concessa caso per caso, ossia, se necessario, anche più volte nel corso di un anno civile. Tuttavia, le disposizioni di legge (art. 329h DO) limitano questo obbligo a 10 giorni per anno civile.

Anche le norme sul congendo di paternità, ormai entrate in vigore, devono essere rispettate. L'idea è quella di concedere 2 giorni di congedo retribuito al 100% per la nascita e altri 8 giorni lavorativi con una retribuzione dell'80%.

Nuovo dal 01.01.2024:

Il congedo di paternità e il congedo in caso di adozione di un bambino sono di 10 giorni (ai sensi dell’art. 329g e dell’art. 329j CO), compensati con il 100% del salario. I datori di lavoro trattengono la corrispondente indennità IPG. Questi congedi devono essere presi entro sei mesi dalla nascita del bambino o dalla sua adozione.

Versamente ulteriore del salario
Il CCL dell'Infrastruttura di rete non riconosce alcun giorno di attesa ( infortuni e malattia).

Stage

I praticanti possono essere impiegati nel settore delle infrastrutture di rete alle seguenti condizioni:

  • Comunicazione preventiva dello stage all'ufficio della CP infrastrutture di rete con indicazione di cognome, nome, data di nascita, formazione già svolta, numero AVS (se disponibile); incl. presentazione del contratto di stage (vollzug@syndicom.ch)
  • Un solo stage per persona (non è consentito un ulteriore stage in un'altra azienda o in una data successiva).
  • Lo stage deve essere concepito per un periodo di tempo tale da consentire l'erogazione di contenuti formativi (almeno 1 mese) - durata massima dello stage: 6 mesi
  • Solo 1 uomo/donna per azienda o al massimo l'1% della forza lavoro può svolgere uno stage contemporaneamente.
  • Per i praticanti, il salario minimo più basso secondo l'Appendice 2 CCL A 2.1. può essere ridotto al massimo del 30%.
  • Al termine del periodo di stage, l'ufficio della CP infrastrutture di rete deve essere informato se dello stage deriva un lavoro a tempo indeterminato (presentazione del contratto di lavoro).

  • Decisione della CP del 7.7.23


    Nota : chi cambia carriera non deve essere assunto a priori come praticante, ma come dipendente non qualificata. Va da sé che è necessario un certo periodo di tempo affinché i dipendenti siano in grado di lavorare in modo produttivo per l'azienda (fase di inserimento) e di comprendere il mestiere. Questa fase introduttiva deve essere sostenuta dall'azienda. Le aziende sono sostenute con i contributi del fondo di formazione continua della CP.


Tutti gli incarichi utilizzati per i test attitudinali in vista dell'assunzione o della scelta della formazione - fino a un massimo di 5 giorni lavorativi nell'arco di una settimana di calendario - sono considerati giornate di prova ai sensi del CCL (con pagamento delle spese, ma senza retribuzione).

Decisione della CP del 02.05.2024



Ore di lavoro perse a causa delle condizioni meteorologiche