Domande frequenti CCL
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Chiarimenti sull'accredito del tempo di viaggio
Nella categoria 2.3 "Personale specializzato con formazione professionale superiore", l'aggiunta "con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento della qualifica superiore" non è più presente nel nuovo DOG (nel CCL sì). Si tratta di un errore. Le parti contraenti del CCL chiariscono che la prassi applicativa, sia per le aziende associate che per quelle non associate, richiede ancora effettivamente il livello salariale 2.3 solo se sono stati maturati 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento della qualifica superiore.
Desicione della CP del 23.11.2023
Per i lavori di installazione o manutenzione eseguiti con 2 o più dipendenti, (almeno) una delle persone coinvolte nell'incarico deve essere retribuita secondo la categoria salariale 2.1 "Dipendenti senza titolo professionale con funzione di responsabile di squadra" o superiore. Se per tale incarico non viene retribuita alcuna persona con almeno la categoria salariale 2.1 "Dipendenti senza titolo professionale con funzione di responsabile di squadra", la persona tra le persone coinvolte nell'incarico ha diritto a una retribuzione secondo la categoria "Dipendenti senza titolo professionale con funzione di responsabile di squadra"
Decisione della CP del 22.12.2023
Le disposizioni relative al forfait giornaliero di 117 franchi si applicano in particolare agli incarichi con pernottamento fuori casa durante un'intera settimana lavorativa (o, nel caso di prestatori di servizi stranieri, anche a incarichi più brevi se l'intero incarico in Svizzera non dura una settimana intera). Se il luogo dell'incarico cambia una o più volte durante la settimana, anche il tempo di viaggio tra i singoli luoghi di lavoro deve essere retribuito come orario di lavoro in aggiunta al forfait giornaliero.
Se i dipendenti trascorrono la notte fuori casa, l'obbligo di pagare il forfait giornaliero di 117 franchi non si applica se .....
Come le altre spese per la colazione, il pranzo, la cena e il pernottamento, l'indennità giornaliera deve essere pagata come spesa e non come parte dello stipendio lordo. A tal fine è necessaria un'autorizzazione da parte delle autorità fiscali cantonali.
Decisione della CP del 23.11.2023
In conformità con le direttive della SECO, per gli incarichi di durata massima di 90 giorni verranno fatturati solo i 4/5 dei contributi definiti all'art. 2.9 del CCL (esclusi i contributi per la formazione continua), ossia al mese (30,42 giorni di incarico; 365/12) CHF 16.- da parte del dipendente e CHF 4 da parte del datore di lavoro; per gli incarichi di durata superiore a 90 giorni, CHF 20 al mese (inclusi i contributi per la formazione continua) da parte del dipendente e CHF 5 da parte del datore di lavoro.
Ore supplementari
Le ore supplementari sono definite come le ore dalla 42a alla 45a ora alla settimana. Se le ore supplementari non sono compensate , il datore di lavoro deve pagare almeno la retribuzione normale (100%).
Lavoro straordinario
Per straordinari si intendono le ore eccedenti le 45 ore settimanali specificamente ordinate dal supervisore o immediatamente autorizzate dopo la prestazione. Lo straordinario dovrà essere compensato con permessi di pari durata entro un periodo di tempo ragionevole, in accordo con il dipendente. Se ciò non è possibile, lo straordinario sarà pagato con un'integrazione salariale del 25%. Il massimo di lavoro straordinario consentito per anno solare è di 170 ore e non può essere superato.
I praticanti possono essere impiegati nel settore delle infrastrutture di rete alle seguenti condizioni:
Decisione della CP del 7.7.23
Nota : chi cambia carriera non deve essere assunto a priori come praticante, ma come dipendente non qualificata. Va da sé che è necessario un certo periodo di tempo affinché i dipendenti siano in grado di lavorare in modo produttivo per l'azienda (fase di inserimento) e di comprendere il mestiere. Questa fase introduttiva deve essere sostenuta dall'azienda.
Le aziende sono sostenute con i contributi del fondo di formazione continua della CP.
Tutti gli incarichi utilizzati per i test attitudinali in vista dell'assunzione o della scelta della formazione - fino a un massimo di 5 giorni lavorativi nell'arco di una settimana di calendario - sono considerati giornate di prova ai sensi del CCL (con pagamento delle spese, ma senza retribuzione).
Decisione della CP del 02.05.2024